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Come si fa una richiesta della documentazione bancaria? 

21 Febbraio 2024

Sono in molti a chiedermi indicazioni pratiche su come si effettua una richiesta della propria documentazione bancaria. Che si tratti di estratti conto, di estratti conto titoli, oppure di singole operazioni come bonifici in entrata o uscita o versamenti di assegni. Cerchiamo dunque di fare chiarezza.

Cosa dice la legge sulla richiesta della documentazione bancaria?

L’art. 119 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – “TUB”) stabilisce, al quarto comma, che «il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni». 

La norma ha dato adito ad alcune incertezze interpretative, ma senza dubbio sancisce in modo chiaro che il cliente ha a tutti gli effetti un vero e proprio diritto alla consegna della documentazione bancaria1

Per la precisione si tratta di un diritto soggettivo sostanziale, posto a tutela di una situazione giuridica finale e non strumentale. Questo significa che per il suo riconoscimento non conta l’utilizzo che il cliente intenda fare della documentazione, che quindi può essere richiesta anche senza indicare alla banca il motivo ed anche più volte nel corso del tempo2.

In pratica, come si chiede alla banca copia della documentazione del proprio rapporto?

Per esercitare il diritto a ricevere copia della documentazione, basta inviare una richiesta alla banca – meglio se con PEC al suo indirizzo ufficiale o con raccomandata a.r. – specificando il più possibile i documenti di cui si chiede copia. In certi casi va bene anche una richiesta generale e complessiva, ad esempio se si richiedono tutti gli estratti conto di un determinato conto corrente3

Attenzione al limite dei 10 anni per chiedere la documentazione bancaria

Secondo i giudici, l’obbligo di consegna copre solo le operazioni degli ultimi 10 anni4, che spesso vengono fatti decorrere dalla richiesta della documentazione. Dal punto di vista pratico pertanto – anche se non tutti sono d’accordo con questa interpretazione – se si ha necessità di ricostruire l’andamento di un rapporto bancario risalente nel tempo, è bene non ritardare la richiesta della documentazione.

Cosa fare in caso di richiesta per un eventuale giudizio?

È sempre meglio mandare una lettera prima di iniziare un eventuale giudizio in cui sia necessario produrre la documentazione. Infatti, sempre secondo la giurisprudenza più recente, anche se fino a qualche anno fa si riteneva il contrario5, il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria riconosciuto dall’art. 119 del Testo Unico Bancario può essere esercitato anche nel corso del processo, grazie all’ordine di esibizione regolato dall’art. 210 c.p.c. L’unica condizione è che tale documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest’ultima, senza giustificazione, sia venuta meno6 alla richiesta. 

A chi spetta la richiesta della documentazione bancaria?

Sempre secondo l’art. 119 del Testo Unico Bancario, il diritto di richiedere la documentazione bancaria spetta sia al cliente, sia a «colui che gli succede a qualunque titolo», quindi certamente agli eredi del cliente della banca che sia deceduto. Tanto agli eredi universali, quanto a quelli a titolo particolare: cioè ai legatari, ad esempio a chi abbia avuto in legato un rapporto di conto corrente o di deposito titoli.

Anche in questo caso occorre far attenzione al termine di 10 anni, che secondo molti decorre non dalla morte del cliente, ma dal giorno della richiesta avanzata agli eredi o dal legatario7. Attendere molto tempo dopo la morte del titolare originario per richiedere copia dei suoi documenti bancari rischia dunque di far perdere anni di informazioni. Insomma, come dicevano gli antichi, vigilantibus non dormientibus iura succurrunt, il diritto va in soccorso di chi vigila e non di chi trascura i propri interessi.

Il caso dei chiamati all’eredità

Il caso di quei soggetti che tecnicamente non sono ancora eredi, ma si definiscono “chiamati all’eredità”, è in effetti più complicato. Ricordiamo che l’eredità si acquista solo con l’accettazione (art. 459 c.c.), che può essere espressa o tacita (artt. 475 e 476 c.c.) e che può avvenire anche molti anni (fino a dieci: art. 480 c.c.) dopo la morte del soggetto della cui eredità si discute, cioè di quello che noi giuristi chiamiamo il de cuius

Sembrerebbe che il chiamato all’eredità, non avendo ancora accettato e dunque non essendo ancora a tutti gli effetti un successore nei rapporti bancari del cliente defunto, non possa invocare l’art. 119 del Testo Unico Bancario. In realtà si propende per una tesi diversa, che estende anche a questo soggetto il diritto di richiedere i documenti bancari

Lo stesso vale per il così detto “legittimario pretermesso”. In termini più semplici, si tratta di quei soggetti in favore dei quali la legge riserva una quota di eredità – coniuge, figli, ascendenti (art. 536 c.c.) – che si vedono ledere tale diritto, ad esempio a causa di un testamento che lasci ad altri una parte di patrimonio che incida sulla loro attribuzione. O addirittura da un testamento che li escluda del tutto dall’eredità, quella che nel linguaggio comune si chiama “diseredazione”. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un soggetto che non è tecnicamente un erede. Lo diventa, infatti, solo dopo aver fatto, e vinto, una causa proponendo l’azione di riduzione8. Tuttavia, anche in questo caso sembra irragionevole negare il diritto a richiedere copia della documentazione. Non è escluso che in queste situazioni possano sorgere contrasti con la banca: il consiglio è quello di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario della Banca d’Italia, che al momento su questi temi ha un’interpretazione favorevole al cliente9.

In conclusione, per approfondire

Proprio qualche giorno fa, sul sito dirittobancario.it è stato ripreso un mio articolo pubblicato sulla rivista Dialoghi di Diritto dell’Economia, dedicato proprio al diritto degli eredi di richiedere la documentazione bancaria. Ne consiglio la lettura a chi fosse interessato a un maggiore approfondimento. 

Note dell'articolo

1.

Cass., 29 novembre 2022, n. 35039; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733.

2.

E.Minervini, Note sull’art. 119 t.u.b., in Dir. banca e merc. fin., 2020, pp. 177-178. App. Roma, 23 maggio 2023, n. 3717; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Trib. Monza, 5 marzo 2015, n. 765; Cass., 13 luglio 2007, n. 15669; Cass., 12 maggio 2006, n. 11004.

3.

Stando all’esempio appena fatto, secondo la giurisprudenza gli estratti conto ricadono nella nozione di «documentazione inerente a singole operazioni» (Cass., 7 agosto 2023, n. 24032; Cass., 29 novembre 2022, n. 35039; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 22 giugno 2020, n. 12178; Cass., 13 luglio 2007, n. 15669; Cass., 27 settembre 2001, n. 12093; Cass., 19 ottobre 1999, n. 11733).

4.

Cass., 29 novembre 2022, n. 35039; App. Palermo, 27 aprile 2023, n. 837. Vedi anche il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario e Finanziario nelle decisioni n. 15404 del 22 giugno 2021, cit., e n. 6887 del 3 maggio 2022, leggibili nel sito www.arbitrobancariofinanziario.it

5.

Cass., 10 novembre 2020, n. 25158; Cass., 30 ottobre 2020, n. 24181; Cass., 11 marzo 2020, n. 6975; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31650; Cass., 8 febbraio 2019, n. 3875; Cass., 28 maggio 2018, n. 13277.

6.

Cass., 7 agosto 2023, n. 24032; Cass., 1° agosto 2022, n. 23861; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641; Cass., 13 settembre 2021, n. 24641.

7.

Chiarissimo in questo senso l’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, decisione n. 23 del 3 gennaio 2023; Collegio di Bari, decisioni n. 778 del 26 gennaio 2023, n. 17802 del 28 luglio 2021 e n. 21397 del 30 novembre 2020; Collegio di Torino, decisione n. 7066 del 5 maggio 2022 – tutte in www.arbitrobancariofinanziario.it).

8.

Cass., 23 luglio 2020, n. 15688; Cass., 7 febbraio 2020, n. 2914; Cass., 19 novembre 2019, n. 30079; Cass., 26 ottobre 2017, n. 25441; Cass., 20 novembre 2008, n. 27556; Cass., 7 ottobre 2005, n. 19527.

9.

Vedi le decisioni citate alla nota 7.