Capita spesso che youtuber, podcaster e altri creator digitali condividano nei propri contenuti citazioni e lavori di altri autori. Talvolta senza la consapevolezza che tali contributi possono essere coperti da diritto d’autore. Proprio per questo, altrettanto spesso capita che gli avvocati che si occupano di diritto di internet si trovino ad affrontare questioni riguardanti il diritto d’autore ed il fair use nella specifica realtà di chi produce o condivide contenuti sul web.
A me stesso non mancano le occasioni di trattare questo argomento. Ad esempio di recente sono stato ospite di Rick DuFer1 e ho avuto modo di parlarne in un video all’interno della sua rubrica Daily Cogito.
Tuttavia, prima di parlare di fair use, cerchiamo di fare un po’ d’ordine. E, con un occhio attento alle specifiche esigenze della condivisione sul web, ricordiamo anzitutto quali opere dell’ingegno e quali creazioni intellettuali sono tutelate da copyright.
Quali sono le opere dell’ingegno protette dal copyright in Italia?
Ai sensi della L. 22 aprile 1941, n. 633 – più volte modificata nel corso degli anni – sono protette e coperte da copyright le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
In particolare (art. 2) sono comprese nella protezione:
- le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- i disegni e le opere dell’architettura;
- le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora (salve alcune eccezioni e precisazioni);
- le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia, salve alcune eccezioni e precisazioni;
- le opere del design industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
Per quanto riguarda le opere in lingua straniera, la protezione è estesa anche alla traduzione (art. 4).
Per quanto tempo è valido il diritto d’autore?
Il diritto d’autore è riconosciuto per tutta la vita dell’autore e per i settant’anni successivi alla morte. Più precisamente, ai sensi dell’art. 25, «sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte». In caso di opera creata da più autori, i settant’anni decorrono dalla morte dell’ultimo di essi (art. 26).
Si tratta di un periodo di tempo molto lungo, di cui spesso i creatori di contenuti sul web non sono pienamente consapevoli. Pensiamo ad esempio a un’opera creata da un autore giovane: il diritto d’autore tutela l’opera per tutta la durata della sua vita e per i settant’anni successivi alla sua morte. Insomma, se ipotizziamo l’autore sia un ventenne e che viva fino a ottant’anni, stiamo parlando di ben centotrent’anni complessivi. Il che vuol dire che, a tutt’oggi, possono esserci opere protette da copyright risalenti a tutta la prima metà del ‘900.
Il diritto d’autore ha delle eccezioni?
Ovviamente il copyright non è assoluto ma risente di alcune limitazioni, e qui il discorso si fa rilevante per chi opera sul web. Tali limitazioni sono dettate dalla legge per bilanciare i diritti dell’autore con altri interessi più generali, quali la libertà di informazione e di espressione, tutelati dall’art. 21 della Costituzione.
In generale, oltre alle opere per cui il diritto è scaduto, ai sensi dell’art. 5 della L. 22 aprile 1941, n. 633 non sono protetti da copyright i testi degli atti ufficiali dello Stato e delle amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere. Quindi, per intenderci, gli atti ufficiali delle amministrazioni dello Stato o degli enti locali – comuni, regioni, ecc. – sono liberamente citabili. Tra questi, va ricordato per noi avvocati, rientrano anche gli atti dei giudici, cioè le sentenze, le ordinanze e i decreti.
Inoltre, è ovviamente libera l’utilizzazione delle opere per le quali l’autore abbia espressamente rinunciato al copyright: sono diffusi i casi di copyleft, creative commons ecc. In questi casi occorre però prestare molta attenzione perché non è sempre facile capire se e come vi sia stata rinuncia, anche perché questa potrebbe essere solo parziale o limitata a determinati usi o a determinati utilizzatori.
Più in generale, vi sono poi le eccezioni al diritto d’autore che riguardano le cosiddette libere utilizzazioni delle opere, regolate dagli artt. 65 e segg. della L. 22 aprile 1941, n. 633. È questo l’argomento che probabilmente più interessa chi crea e condivide contenuti sul web.
Il copyright nei contenuti digitali
Prima di scendere nel dettaglio del diritto d’autore sul web, è importante sapere che questi sono casi in cui il copyright a tutti gli effetti sussiste ma subisce delle limitazioni, in quanto non può essere esercitato dal titolare in determinate situazioni. Poiché si tratta di eccezioni, quindi, occorre tenere a mente che in questi casi l’interpretazione delle norme è restrittiva2 e bisogna porre particolare attenzione a farne un uso corretto. Da qui il concetto nordamericano di “fair use”.
Per chi crea contenuti web è importante soprattutto l’art. 70 della L. 22 aprile 1941, n. 633, che riporto integralmente nel testo attualmente in vigore:
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta.
Art. 70
Mi soffermo solo sul primo comma, che è il più importante per youtuber, podcaster e content creator in generale. Come risulta dalla norma è possibile riassumere, citare o riprodurre liberamente brani o parti di opere altrui per uso di critica o di discussione, a due condizioni. In primo luogo purché ciò avvenga nei limiti giustificati da tali fini, in secondo luogo purché l’utilizzo non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.
Fair use: come funziona davvero il diritto d’autore sul web?
La Cassazione ha chiarito in cosa consiste la citazione e la riproduzione per fini di critica e di discussione. In particolare, ha precisato che «è immanente al concetto di ‘citazione’ la destinazione a convalidare o a smentire una tesi, a costituire la premessa di un discorso, in cui sia funzionalmente inserita» (Cass., 7 marzo 1997, n. 2089)3.
In questo senso, ricadono nell’ambito del fair use e dunque sono libere tutte le utilizzazioni in cui l’articolo o l’opera altrui serva per dare spunto a una discussione o a una rielaborazione critica che aggiunga un contenuto nuovo4. Viceversa va tenuto presente che la mera riproduzione dell’opera altrui, senza altro contenuto, non rientra negli usi leciti, tantomeno se si tratta di riproduzione integrale.
Particolarmente delicato – proprio per la difficoltà di farne una riprodurne parziale – è il caso di opere delle arti figurative per cui i settant’anni dalla morte dell’autore non siano ancora scaduti, come dimostra il “caso Schifano”5. In questi casi bisognerà dunque prestare particolare attenzione.
Quanto alla potenziale concorrenzialità della libera utilizzazione, questa non va riconosciuta in tutti i casi in cui l’attività di chi cita o riproduce abbia un qualche fine di lucro, ma solo nel caso in cui l’attività si ponga in diretta concorrenza con quella dell’autore e abbia la finalità di sottrarre mercato a quest’ultimo6.
In ogni caso è importante ricordare che per il comma 3 dell’art. 70 il riassunto, la citazione o la riproduzione devono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se c’è, anche del traduttore.
Un caso a parte sono le rassegne stampa
Faccio un ultimo cenno all’art. 65 della L. 22 aprile 1941, n. 633, che riguarda le rassegne stampa e stabilisce che «gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l’utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore, se riportato».
Si tratta però di una norma che riguarda l’attività di riviste e giornali che esercitano attività editoriale, e quindi nella maggior parte dei casi non riguarda i liberi creatori di contenuti sul web7.
Diritto d’autore online: 6 regole per i creator digitali
Concludo questo approfondimento sul fair use suggerendo alcune regole di cautela rivolte soprattutto ai content creator più giovani.
- Prima di citare o condividere un articolo o il brano di un libro in un podcast o su un blog, e prima di mostrare l’immagine di un’opera in un video o in un post sui social, è buona norma chiedersi se l’opera sia protetta da copyright.
- Quindi, per prima cosa, si deve risalire all’epoca in cui l’opera è stata realizzata, per capire se sono passati almeno settant’anni dalla morte del suo autore.
- In ogni caso, è vietato produrre video, podcast o articoli che si limitino alla mera e totale riproduzione di opere altrui.
- La fonte altrui può essere utilizzata per dare un proprio contributo, con un proprio ragionamento critico o una propria discussione.
- Si deve sempre citare l’autore, il titolo dell’opera altrui e la fonte, ricordandosi anche del traduttore se l’opera originale è in lingua straniera.
- Infine, nel dubbio, è possibile consultare un legale prima di pubblicare.