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La diffamazione sul web: tutele civili e penali

4 Marzo 2026

È anacronistica e superata l’idea che internet sia una sorta di Far West: un mondo fuori dalla legge in cui sia consentito insultare, denigrare o offendere impunemente gli altri. In realtà è sin troppo facile osservare che l’insulto o l’offesa sul web, perpetrati soprattutto mediante post o commenti di vario tipo sui social network, può integrare tutti gli estremi del comportamento illecito, sia per il diritto civile, sia per il diritto penale.

In sede civile, l’insulto, la denigrazione, l’offesa costituiscono un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 c.c. (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”). In ambito penale, gli stessi comportamenti possono integrare gli estremi del reato di diffamazione, punito dall’art. 595 c.p. (che punisce chi, “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro), con i possibili aggravamenti derivanti dall’attribuzione di un fatto determinato (art. 595, comma 2, c.p.: “Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro) o dall’utilizzo del mezzo della stampa o di altro mezzo di pubblicità (art. 595, comma 3, c.p.: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro”). Non va dimenticato inoltre che l’art. 604-ter c.p. ha introdotto l’aggravante dell’odio razziale quando i reati – tra cui la diffamazione – siano commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità1.

L’opinione della Cassazione Penale in tema di diffamazione web

La giurisprudenza ha già avuto modo di pronunciarsi moltissime volte, riconoscendo tutela alle vittime sia attraverso la sanzione penale2, sia riconoscendo il risarcimento del danno in sede civile3. Mi sembra molto utile riportare – su tutti – l’opinione della Cassazione Penale in tema di diffamazione tramite l’uso di social network, secondo la quale: “La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca ‘Facebook’ integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata

[cit.] ‘… con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. Tale principio va ovviamente coordinato con l’ulteriore assunto, secondo cui, essendo il reato di diffamazione configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata, esso può ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti individuati o individuabili. In tale solco interpretativo si inserisce il principio di diritto affermato in una serie di condivisibili arresti di questa Corte di Cassazione, secondo cui non osta all’integrazione del reato di diffamazione l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione è lesa, qualora lo stesso sia individuabile, sia pure da parte di un numero limitato di persone, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e la portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali4.

Stalking, bullismo e cyberbullismo

L’insulto, l’offesa o la denigrazione via web possono dunque essere perseguiti (anzi, devono esserlo, soprattutto quando si tratta di comportamenti che si accompagnano ad altre condotte illegali quali lo stalking, il bullismo o il cyberbullismo, la violenza sotto varie forme, fisiche e psichiche).

Questo ovviamente non vuol dire che dal mezzo utilizzato – il web – non derivino alcune difficoltà pratiche:

  • l’anonimato, dietro al quale spesso si nascondono gli autori del comportamento illecito, può rendere difficile la loro identificazione;
  • la natura non territoriale della rete può rendere estremamente difficile la tutela quando si scopre che l’autore dell’illecito è collocato fuori dai confini nazionali (o dai confini dell’Unione Europea); 
  • la viralità o la compulsività dei comportamenti sul web possono causare un effetto di diffusione del contenuto diffamatorio o di moltiplicazione di commenti e post di analogo tenore, tale da rendere complessa e dispendiosa la tutela. 

Queste difficoltà non vanno negate ma, per esperienza, possiamo comunque dire che vi sono molti casi in cui l’offesa resta concretamente perseguibile. La scelta fra tutela civile e penale risente spesso, in concreto, delle difficoltà sopra descritte.

Nei casi particolarmente complessi è certamente meglio investire la Procura della Repubblica competente con una querela così da demandare all’Autorità Giudiziaria – che spesso si serve delle competenze particolarmente elevate della Polizia Postale5 – lo svolgimento delle indagini. Attenzione però: in questi casi è bene ricordarsi che, ai sensi dell’art. 124 c.p., la querela va presentata entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Risarcimento del danno da diffamazione

Nei casi in cui invece l’autore dell’illecito sia individuabile e rintracciabile la causa civile può costituire una valida alternativa per ottenere il risarcimento del danno subito, che può anche essere consistente.

Ricordiamo a questo proposito che l’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha indicato i criteri rilevanti per la liquidazione del danno da diffamazione6, oggi codificati nelle Tabelle del Tribunale di Milano7, le quali prevedono i seguenti scaglioni risarcitori: 

  1. diffamazioni di tenue gravità (limitata/assente notorietà del diffamante, tenuità dell’offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento, minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio, minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria, assente risonanza mediatica, tenue intensità elemento soggettivo, intervento riparatorio/rettifica del convenuto): danno liquidabile nell’importo da Euro 1.175,00 ad Euro 11.750,00;
  2. diffamazioni di modesta gravità (limitata/modesta notorietà del diffamante, limitata diffusione del mezzo diffamatorio, modesto spazio della notizia diffamatoria, modesta/assente risonanza mediatica, modesta intensità elemento soggettivo): danno liquidabile nell’importo da Euro 11.750,00 ad Euro 23.498,00; 
  3. diffamazioni di media gravità (media notorietà del diffamante, significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale, uno o più episodi diffamatori, media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio, eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale, natura eventuale del dolo): danno liquidabile nell’importo da euro 23.498,00 ad euro 35.247,00; 
  4. diffamazioni di elevata gravità (elevata notorietà del diffamante, uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione, notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato, eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose, elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale, risonanza mediatica della notizia diffamatoria, elevata intensità elemento soggettivo): danno liquidabile nell’importo da Euro 35.247,00 ad Euro 58.745,00;
  5. diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 58.745,00.

Ricordiamo inoltre che in sede civile si può richiedere la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 120 c.p.c., quale mezzo specifico per la riparazione del danno, e si può inoltre chiedere che il giudice ordini alla piattaforma web la rimozione del contenuto offensivo.

È in ogni caso importante precisare che non tutte le pubblicazioni sono illecite e dannose poiché, in casi molto precisi, l’ordinamento tutela il diritto di cronaca e il diritto di critica8, quali espressioni del diritto di manifestazione del pensiero, tutelato dall’art. 21 della Costituzione. È dunque sempre indispensabile verificare nel caso concreto tutti gli elementi della vicenda, sapendo che quanto più la ricostruzione sarà accurata, tanto più fondatamente si potrà portare all’attenzione della magistratura la richiesta di tutela dei propri diritti e interessi.

Indicazioni pratiche su come procedere in caso di diffamazione web 

In caso foste vittima di diffamazione sul web, prima di procedere – tanto in sede civile quanto in sede penale – è opportuno raccogliere e mettere in sicurezza le prove dei contenuti illeciti e diffamatori. Si tratta di un passaggio delicato, poiché – come tutti sappiamo – un post o un commento possono essere velocemente cancellati dall’autore. Il consiglio è dunque quello di:

  • se si tratta di comunicazioni avvenute attraverso chat o servizi di messaggistica, effettuare immediatamente degli screenshot dei commenti, dei post o dei messaggi;
  • in caso di file o messaggio audio o video, è bene scaricare e salvare la registrazione;
  • copiare e salvare i relativi link e gli URL dei contenuti apparsi sul web; 
  • nei casi più rilevanti è opportuno rivolgersi a consulenti informatico-forensi, per un salvataggio idoneo a fini legali. 

Se avete ancora dubbi, nel nostro Studio abbiamo deciso di avvalerci dei migliori consulenti presenti sul mercato, per una tutela efficace e completa dei nostri Clienti. 

Note dell'articolo

1.

Si può ricorda a questo proposito Cass. Pen., 19 luglio 2022, n. 27978, che ha riconosciuto l’odio raziale in presenza di frasi come “negro tornatene al tuo paese”.

2.

Vedi ad es. Cass. Pen., 5 giugno 2025, n. 29458.

3.

Vedi ad es. Cass. Civ., 4 agosto 2025, n. 22507.

4.

Cass. Pen., 25 marzo 2022, n. 10762.

5.

Merita di essere segnalato il sito della Polizia Postale https://www.commissariatodips.it/index.html, particolarmente utile e aggiornato.

6.

Notorietà del diffamante; carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale ricoperto dal diffamato; natura della condotta diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta); reiterazione delle condotte; sussistenza di una “campagna” diffamatoria; collocazione del contenuto offensivo; intensità dell’elemento psicologico in capo all’autore della diffamazione (se vi sia il cd. animus diffamandi, se il dolo sia eventuale); mezzo con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione; risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante; natura ed entità delle conseguenze sull’attività professionale e sulla vita del diffamato; se siano evidenziati profili concreti di danno o meno, reputazione già compromessa (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale); limitata riconoscibilità del diffamato (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome); ampio lasso temporale tra fatto e domanda giudiziale; rettifica successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi.

7.

Edizione 2024. Consultabili al seguente link: https://tribunale-milano.giustizia.it/it/tabelle_milano.page

8.

Su questo tema, particolarmente interessante è il Testo Unico di Riferimento dei Doveri del Giornalista: https://www.odg.it/testo-unico-dei-doveri-del-giornalista/24288