Home » Il Punto » La vicenda dell’impugnazione degli atti di nascita a Padova e Milano
Approfondimenti

La vicenda dell’impugnazione degli atti di nascita a Padova e Milano

18 Dicembre 2023

Dopo avere fatto chiarezza su come siano tutelati in Italia i diritti dei bambini e delle bambine figli di coppie omogenitoriali, vorrei approfondire una situazione che – seppure circoscritta – riguarda moltissime famiglie. Vale a dire l’impugnazione, da parte di alcune Procure, degli atti di nascita già registrati che recano il nome della mamma intenzionale accanto a quello della mamma biologica.

La prassi della registrazione

Come già accennavo nell’articolo sull’omogenitorialità, in alcuni Comuni italiani – ad esempio Torino, Milano, Firenze, Padova, Bologna, Crema, Bari – negli anni scorsi si era affermata una prassi che consentiva di registrare il nome della mamma intenzionale accanto a quello della mamma biologica nell’atto di nascita del figlio o della figlia, che otteneva così il riconoscimento di figlio o figlia legittima di entrambe le donne già al momento della nascita. 

Per evitare facili confusioni, mi preme ribadire come in questi casi non si parli di bambini nati a seguito di gestazione per altri, poiché il tema dei riconoscimenti alla nascita riguarda solo i nati in Italia da coppie omosessuali femminili che si sono sottoposte all’estero a fecondazione artificiale.

La “direttiva Piantedosi” e l’impugnazione degli atti di nascita

Salvo rare eccezioni, questi riconoscimenti oggi non vengono più effettuati neppure dove un tempo erano consentiti. La motivazione da un lato risiede nelle sentenze più recenti della Corte di Cassazione italiana che li ha ritenuti illeciti1. Dall’altro lato è da ricercare in un chiaro indirizzo politico e governativo che da gennaio 2023, con circolari e direttive, ha imposto ai sindaci di fermarsi e non registrare più gli atti di nascita recanti il nome di due mamme quali genitrici. Ma non è tutto. 

Di recente è stata anche messa in dubbio la legittimità dei riconoscimenti passati e quindi degli atti di nascita già registrati – in alcuni casi anche da anni – recanti il nome di due mamme. 

In particolare, a seguito della così detta “direttiva Piantedosi” e della circolare del Prefetto di Milano del 10 marzo 2023, le Procure di Milano e Padova hanno impugnato oltre 50 atti di nascita di bambini e bambine nate in Italia, in alcuni casi registrati all’anagrafe già da molti anni. Gli atti di nascita in questione recano anche il nome della mamma intenzionale e i figli e le figlie recano il cognome di entrambe le genitrici. 

I ricorsi delle Procure di Milano e Padova mirano alla cancellazione del cognome della mamma intenzionale dall’atto di nascita e, a monte, la cancellazione del legame di filiazione tra il bambino o la bambina e la stessa mamma intenzionale. Il presupposto alla base dei ricorsi è la normativa in vigore in Italia, che non consente l’indicazione di genitori dello stesso sesso in un atto di nascita.

Una questione di legittimità costituzionale

Tali impugnazioni hanno scosso l’opinione pubblica. E hanno prodotto un effetto shock sulle famiglie colpite direttamente, che hanno temuto – e ancora temono – di vedere mutato il loro status familiare. Si pensi all’effetto lesivo di un provvedimento che dovesse accertare, anche a distanza di diversi anni dal riconoscimento, che un bambino o una bambina non sono più figli delle stesse persone che fino al giorno prima erano considerate le loro genitrici, anche giuridicamente e socialmente.

La stessa Procura di Padova ha avuto un parziale ripensamento durante l’udienza del 14 novembre scorso in cui si sono discussi i primi 4 dei 33 ricorsi presentati. E si è allineata alle domande delle madri resistenti2, che da subito hanno sollevato una questione di legittimità costituzionale, chiedendo la rimessione degli atti alla Corte costituzionale

In questo momento, mentre continuano a tenersi le prime udienze dei 33 procedimenti, aspettiamo che il Tribunale di Padova sciolga la riserva. E decida se sospendere i giudizi per poi riprenderli e deliberare nel merito una volta che la Corte costituzionale si sarà pronunciata. 

Potrebbero essere sottoposti a un vaglio di costituzionalità soprattutto gli artt. 8 e 9 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40Norme in materia di procreazione medicalmente assistita –  laddove non estendono anche per il genitore intenzionale, quando dello stesso sesso di quello biologico, il dovere di riconoscere come proprio figlio il nato o la nata a seguito di PMA per cui aveva prestato il consenso; o ancora nella misura in cui non prevedono anche nei suoi confronti un divieto di disconoscimento futuro del bambino o della bambina.

È presto comunque per trarre delle conclusioni o azzardare ipotesi. Dovremo attendere la decisione del Tribunale di Padova per comprendere se e in quali termini la questione di costituzionalità verrà rimessa alla Corte costituzionale – come richiesto dalle mamme resistenti e dalla Procura – ed entro quali limiti verrà chiesto alla Corte di pronunciarsi. 

Il ruolo della Corte costituzionale rispetto al vuoto normativo

La Corte costituzionale italiana potrebbe essere chiamata a decidere riguardo al tema dei diritti dei bambini nati in famiglie omogenitoriali, di nuovo e a distanza di pochi anni dall’ultima volta.

Già in un passato recente proprio il Tribunale di Padova, con un’ordinanza del 9 dicembre 2019, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della Legge 19 febbraio 2004, n. 40,  e dell’art. 250 del Codice Civile. Tali norme, per come sono interpretate sistematicamente, sembrano non consentire al nato o alla nata nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa, praticata da una coppia omosessuale, l’attribuzione dello status di figlio o figlia riconosciuta anche dalla madre intenzionale. All’epoca la Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 28 gennaio 2021, aveva ritenuto inammissibili le questioni di legittimità sollevate, non poiché infondate o inconsistenti nel merito ma adducendo le seguenti osservazioni, che per la loro importanza meritano di essere riportate.

«Risulta evidente che i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo […] Al riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. Serve, ancora una volta, attirare su questa materia eticamente sensibile l’attenzione del legislatore, al fine di individuare, come già auspicato in passato, un “ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana” (sentenza n. 347 del 1998). Un intervento puntuale di questa Corte rischierebbe di generare disarmonie nel sistema complessivamente considerato. Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale […] Nel dichiarare l’inammissibilità della questione ora esaminata, per il rispetto dovuto alla prioritaria valutazione del legislatore circa la congruità dei mezzi adatti a raggiungere un fine costituzionalmente necessario, questa Corte non può esimersi dall’affermare che non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell’inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore, riscontrato in questa pronuncia».

Corte cost. 28 gennaio 2021, n. 32

Tuttavia, dopo questa sentenza, non è stato attuato alcun intervento legislativo volto a disciplinare organicamente e unitariamente il tema, complesso e articolato, della tutela e del riconoscimento dei diritti dei bambini nati in famiglie omogenitoriali. 

Anche per questo, a distanza di due anni, la Corte costituzionale potrebbe essere reinvestita delle medesime questioni con la possibilità che stavolta, preso atto dell’inerzia del legislatore su temi così importanti e malgrado il monito specifico rimasto inascoltato, si pronunci con una decisione in grado di influire da subito e con maggior incisività sulla disciplina dei diritti in questione

Senza entrare in profondità nel merito di aspetti tecnici che attengono al diritto costituzionale, è prevista per la Corte costituzionale italiana la possibilità di pronunciarsi anche con sentenze così dette interpretative o additive. Con tali pronunciamenti la Corte può di fatto manipolare le disposizioni di legge, rendendole conformi alla Costituzione e svolgendo in questo modo quello che potremmo definire un ruolo paralegislativo o di “supplenza” giudiziaria

Ultime considerazioni

Le decisioni che verranno assunte nei prossimi mesi potrebbero condizionare l’esito dei procedimenti già pendenti e incardinati dalle Procure di Milano e Padova dinanzi ai rispettivi Tribunali. Ma anche l’esito di tutti quegli ulteriori procedimenti che dovessero venire promossi nel futuro da altre Procure italiane e riguardanti la cancellazione del legame di filiazione tra la mamma intenzionale e il figlio o la figlia riconosciuta come tale nell’atto di nascita.

L’art. 295 del Codice di Procedura Civile prevede infatti che venga sospeso ogni procedimento civile pendente la cui decisione dipenda pregiudizialmente da quella di un altro giudice; questo vale, tanto più, nel caso in cui “l’altro giudice” sia la Corte costituzionale italiana chiamata a giudicare della legittimità di una o più norme.

Quindi possiamo solo attendere la decisione del Tribunale di Padova o di quell’altro giudice italiano che, ugualmente insignito, per primo ritenga di dover rimettere la questione al vaglio di legittimità alla Corte costituzionale.

Note dell'articolo

1.

Cass. Civ., I sez., 25 febbraio 2022, n. 6383; Cass. Civ., I sez., 4 aprile 2022 n. 10844 (ord); Cass. Civ., I sez., del 3 aprile 2020 n. 7668; Cass. civ., I sez., 22 aprile 2020, n. 8029; Corte cost. 20 ottobre 2020, n. 230; Cass. Civ., I sez., del 3 agosto 2021, n. 23321.

2.

In risposta all’impugnazione degli atti di nascita, Rete Lenford – associazione a tutela dei diritti delle persone LGBTI+ di cui faccio parte e per cui ricopro l’incarico di membro della Segreteria del Comitato Scientifico – ha avviato la campagna nazionale #AffermazioneCostituzionale, per supportare le coppie omogenitoriali, affermare l’illegittimità dell’impugnazione da parte delle Procure e sollecitare ogni autorità a investire nuovamente la Corte costituzionale della tutela delle famiglie omogenitoriali.