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Eredità digitale: si consolida il diritto degli eredi ad accedere ai dati del parente defunto

22 Giugno 2026

Quando nel 2023 affrontavo per la prima volta sul nostro sito il tema dell’eredità digitale, in giurisprudenza si registravano solo i primi tre casi1. Le prime decisioni dei Tribunali di Milano, Bologna e Roma avevano però già individuato un principio destinato a consolidarsi: i dati personali conservati negli account e device digitali di una persona deceduta non costituiscono una realtà giuridicamente irrilevante, ma rappresentano una dimensione della personalità e della vita familiare che merita tutela anche dopo la morte. Di qui, il riconoscimento del diritto degli eredi e dei familiari di accedervi.

Negli anni successivi tale orientamento ha trovato ulteriori conferme. I giudici sono stati chiamati a confrontarsi con casi sempre più frequenti e diversificati, riguardanti non soltanto account di archiviazione iCloud e smartphone, ma più in generale l’accesso al patrimonio informativo digitale lasciato dal defunto. In questo contesto, l’art. 2-terdecies del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) si è rivelato uno strumento particolarmente efficace per garantire ai familiari la possibilità di esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, normalmente azionabili in via d’urgenza mediante ricorso ex art. 700 c.p.c., a presidio del rischio di perdita irreversibile dei dati.

Le decisioni più recenti mostrano il progressivo consolidarsi di una lettura ampia della nozione di ragioni familiari meritevoli di protezione. I giudici valorizzano infatti non solo l’interesse affettivo e memoriale dei congiunti, ma anche la possibile rilevanza probatoria e patrimoniale dei contenuti digitali del defunto. Parallelamente, si consolida una prassi sempre più collaborativa dei grandi operatori digitali, generalmente disponibili a fornire l’accesso ai dati purché in presenza di un provvedimento giudiziale che ne costituisca la necessaria base legittimante. 

Si afferma altresì in modo sempre più netto il principio secondo cui l’eventuale divieto del de cuius all’esercizio dei diritti post mortem non può desumersi dalla mera adesione alle condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente dal gestore del servizio, occorrendo invece una manifestazione di volontà specifica, libera, informata e inequivoca, secondo i requisiti espressamente previsti dall’art. 2-terdecies.

Le nuove pronunce che consolidano l’orientamento giurisprudenziale

Di seguito passiamo in rassegna alcune delle più significative pronunce intervenute negli ultimi anni, che contribuiscono a delineare con maggiore precisione i confini dell’eredità digitale nel nostro ordinamento2.

Un primo arresto di rilievo si è registrato presso il Tribunale di Venezia che, con ordinanza del 20 maggio 2025, ha accolto il reclamo proposto dall’erede universale di un soggetto deceduto, finalizzato ad ottenere l’accesso ai dati conservati nei suoi account digitali. La richiesta era motivata, da un lato, dall’esigenza di reperire elementi utili per difendersi dalle consistenti pretese creditorie avanzate nei suoi confronti in qualità di erede e, dall’altro, dall’interesse a recuperare materiale personale e documentale riconducibile al defunto.

Il giudice ha riconosciuto la legittimazione all’accesso ai sensi dell’art. 2-terdecies, confermando come la tutela dell’eredità digitale possa assolvere non soltanto a finalità affettive e familiari, ma anche a esigenze patrimoniali e difensive.

Nella stessa direzione si colloca l’ordinanza resa dal Tribunale di Tivoli il 23 marzo 2026, chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto dai genitori e dalla sorella di un giovane deceduto nel giugno 2024 per ottenere l’accesso ai dati conservati nel suo account iCloud. L’istanza era sorretta sia da ragioni familiari sia dalla necessità di acquisire elementi probatori in vista di un’azione risarcitoria nei confronti del datore di lavoro. Anche in questo caso il Tribunale ha riconosciuto il diritto di accesso ai dati del defunto in assenza di un espresso divieto da lui manifestato.

Un diverso profilo è stato affrontato dal Tribunale di Verona che, con ordinanza del 2 luglio 2025, ha accolto solo parzialmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dai genitori del figlio scomparso nel gennaio 2025, riconoscendo il diritto di accesso ai dati archiviati su iCloud ai sensi dell’art. 2-terdecies, ma escludendo che il provider fosse tenuto a procedere allo sblocco del dispositivo fisico, in quanto estraneo alla disponibilità tecnica del servizio. Il provvedimento chiarisce così la distinzione tra dati “disponibili al gestore” e dati “residenti sul device”, ai fini della configurazione e dei limiti della tutela dell’eredità digitale. In concreto, secondo il giudice scaligero, il diritto di accesso può estendersi ai dati conservati dal gestore del servizio, ma non implica necessariamente l’accesso al dispositivo materiale sul quale tali dati erano originariamente custoditi.

Infine, con ordinanza del 26 agosto 2025, il Tribunale di Lanusei ha accolto il ricorso proposto in via d’urgenza dai genitori di un giovane deceduto nel 2023 per ottenere l’accesso ai contenuti digitali archiviati su iCloud e la collaborazione del provider nel recupero dei dati. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione dei genitori ex art. 2-terdecies, valorizzando l’interesse iure proprio alla conservazione della memoria del familiare attraverso foto, video e dati personali, nonché escludendo che una clausola contrattuale predisposta unilateralmente dal provider possa integrare un divieto espresso e consapevole del titolare alla trasmissione dei dati post mortem.

Accertato il periculum in mora legato al rischio di perdita dei contenuti per prolungata inattività dell’account, il Tribunale ha quindi ordinato la collaborazione del gestore per il recupero dei dati. 

Eredità digitale: quali principi si possono considerare oggi consolidati?

In conclusione, le più recenti pronunce confermano come l’eredità digitale sia ormai una realtà giuridica pienamente riconosciuta nel nostro ordinamento. Si consolida infatti il diritto dei familiari e degli aventi diritto ad accedere ai dati digitali del defunto, non solo per esigenze affettive e memoriali, ma anche per la tutela di interessi patrimoniali e probatori. Allo stesso tempo, la giurisprudenza richiede che l’eventuale volontà contraria del titolare sia manifestata in modo espresso, specifico e consapevole, non potendo essere desunta automaticamente dalle condizioni contrattuali predisposte dai gestori delle piattaforme digitali.

In un contesto in cui la nostra vita si svolge sempre più attraverso strumenti e servizi digitali, la corretta gestione dell’eredità digitale assume un’importanza crescente. 

Lo Studio DFM assiste familiari ed eredi nelle procedure necessarie per ottenere l’accesso ai dati e agli account del proprio congiunto defunto, offrendo supporto sia nella fase stragiudiziale sia nei procedimenti d’urgenza necessari a prevenire la perdita irreversibile di informazioni e contenuti digitali.

Per approfondire, alleghiamo le quattro ordinanze citate nell’articolo.